"La realizzazione della riforma introdotta con la legge costituzionale del 2001 presenta problemi attuativi di non facile soluzione, che interessano l'universo delle amministrazioni statali e toccano anche il Dicastero dell'Interno, laddove attengono ad aree di competenza connesse con responsabilità politiche e amministrative ad esso direttamente riconducibili".
Signor Presidente, Onorevoli Senatori, ringrazio questa Commissione per 1'invito rivoltomi e per il meritorio lavoro che sta svolgendo in una materia tanto delicata e controversa quale è quella recata dalla recente legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione. Se si fa eccezione per gli ambienti accademici e per il dibattito dottrinario in corso, credo si tratti dell'unica rilevante attività che viene condotta sul tema. Lo dico con disagio di fronte al difficile incedere della cabina di regia, che spero possa accompagnare l'attuazione della riforma nel suo travagliato iter, di fronte al ritardo delle Regioni nell'approvazione dei loro statuti. In questo quadro assume una particolare valenza il lavoro che questa Commissione ha intrapreso e che mi sembra efficacemente orientato alla conoscenza e valutazione delle numerose problematiche derivanti dall'attuazione del nuovo Titolo V della nostra Costituzione. D'altronde, il fatto stesso che sia stato deciso di avviare una indagine conoscitiva testimonia che, forse, gli effetti recati dalla riforma sull'ordinamento giuridico e sulla società, non erano stati adeguatamente ponderati. Anzi, se si guarda all'iter della legge n. 3 del 2001, c'è da dichiararsi sorpresi di come il testo, tutto sommato, abbia conservato una sua coerenza. Faccio questo richiamo alla genesi della riforma non per riaprire le polemiche anche aspre che ne hanno segnato il percorso, ma perché esso può essere importante per comprendere e chiarire molti aspetti problematici che oggi si presentano all' interprete. Emblematica, sotto questo profilo, è la vicenda della stessa denominazione della legge n. 3 del 2001 che da "Ordinamento federale della Repubblica", come titolava l'atto Camera n. 5830, è diventato più realisticamente, "Modifiche al Titolo V della parte lI della Costituzione"; il che lascia trasparire l'aspetto forse più caratteristico dell'intero impianto, ossia la sua incompletezza: partita per realizzare uno stato federalista, si è arenata a metà strada accontentandosi del percorso fatto e lasciando "una promessa" di federalismo che spetta ora al Governo Berlusconi mantenere. La riforma è infatti legge, anzi è legge costituzionale e finché vige, esige rispetto e osservanza da parte di tutti. Io poi, come Ministro ho giurato di osservarne le disposizioni ed intendo farlo nel modo più fedele e rigoroso. Fatta questa premessa, dico subito che il mio contributo non si riferisce unicamente all'incidenza che la riforma ha recato nelle materie che tradizionalmente appartengono alla competenza del dicastero dell'Interno. Si tratterebbe altrimenti di un contributo quasi notarile, che lascerebbe sullo sfondo i problemi importanti e non sarebbe oltretutto rispettoso di quella che è, nella mia concezione, la vera missione del Ministero dell'Interno. Il 5 dicembre scorso ho illustrato dinanzi alla I Commissione della Camera dei Deputati le linee programmatiche dell'azione che intendo svolgere nel corso del mandato di governo affidatomi. In quell'occasione ho esposto quella che è la mia visione del ruolo che deve svolgere l'Amministrazione dell'Interno, un'amministrazione che per molti coincide ancora con il ministero della polizia e dell'ordine pubblico. Mi fa piacere ribadire anche davanti a questa Commissione che l'Amministrazione dell'Interno ha una vocazione e una missione più alta dei pur essenziali compiti di conservazione ad essa affidati. E' una missione che io avverto molto vicina a quella indicata dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione laddove si fa riferimento al compito di "… rimuovere gli ostacoli.., che impediscono il pieno sviluppo della persona umana".Ecco dunque la vera missione del Ministero dell'Interno: garantire che quei diritti che sono previsti e protetti dalla Costituzione, sia quelli della persona sia quelli delle formazioni sociali e delle autonomie territoriali in cui si sviluppa la personalità degli individui, siano effettivamente esercitati e goduti. Tutelare la sicurezza pubblica e civile é quindi solo strumentale alla garanzia dei diritti di libertà civili, politici e sociali. In ragione delle sue vicende storiche, dell'articolazione delle sue funzioni e dell'attuale assetto normativo, il Ministero dell'interno si sente protagonista del processo devolutivo avviato con la riforma costituzionale del 2001. I compiti cui è preposto nell'ottica richiamata della tutela dei diritti di libertà, - dalla sicurezza pubblica alla protezione e alla difesa civile, dal soccorso pubblico al sostegno e al supporto delle autonomie locali - ne fanno infatti, un punto di snodo nei rapporti tra centro e territorio. In tale contesto, la trasformazione delle prefetture negli Uffici territoriali del Governo rappresenta un fatto importante. Il loro riposizionamento sul territorio, come «cerniera» tra livelli di governo e al tempo stesso, come «raccordo e collaborazione» con le autonomie territoriali e la società civile, prepara e si inserisce nel processo devolutivo, in quanto significativa applicazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione fra istituzioni preposte alla cura di interessi collettivi. La realizzazione della riforma introdotta con la legge costituzionale del 2001 presenta problemi attuativi di non facile soluzione, che interessano l'universo delle amministrazioni statali e toccano anche il Dicastero dell'Interno, laddove attengono ad aree di competenza connesse con responsabilità politiche e amministrative ad esso direttamente riconducibili. In parte, i problemi derivano dalla non felice formulazione di alcune delle norme della riforma costituzionale, in parte si legano - come ho inizialmente ricordato - al persistente ritardo delle Regioni nella formulazione delle norme di rango statutario cui la legge ha demandato il compito di fissare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dei loro organi (norme che, in tale contesto, sarebbero venute assai utili). La questione è resa ancora più complessa nell'attuale fase in cui ancora non esiste un corpo ordinato di norme attuative in grado di assicurare un'applicazione graduale del dettato costituzionale. Più di cinquanta anni fa, l'Assemblea costituente con le disposizioni transitorie e finali, stabilì che "leggi della Repubblica" avrebbero dovuto regolare, "per ogni ramo della pubblica amministrazione, il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni" e che la Repubblica avrebbe provveduto, "entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione", ad adeguare "le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni". Se si seguisse la tesi, da altri avanzata, della perdurante applicabilità di quelle norme al recente conferimento di funzioni (sul presupposto di una intatta efficacia delle norme transitorie), se ne dovrebbe concludere che le Regioni non sono attualmente legittimate a procedere allo svolgimento delle funzioni legislative loro attribuite dalla legge di riforma, dovendo attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza statale. Il ragionamento impostato sul principio della persistenza nel tempo di quelle disposizioni, tuttavia, non regge se appena si riflette sui diversi presupposti giuridico-istituzionali che hanno inquadrato i due momenti storici. Con la riforma del 1948 furono trasferiti alle Regioni poteri e funzioni nominati, in quanto applicati a materie positivamente enunciate, previa estrazione delle medesime dal novero delle competenze statali; con la riforma del 2001 alle Regioni è s |